1939 – A. Gemelli (ma G. Dossetti), Le Associazioni di laici consacrati a Dio nel mondo [ried. 1966]

1966 - appendice Gemelli_Dossetti Le associazioni di laici consacrati a Dio nel mondo

A. Gemelli [ma G. Dossetti], Le Associazioni di laici consacrati a Dio nel mondo. Memoria storica e giuridico-canonica [Milano, 1939],

in appendice a Secolarità e vita consacrata,
a cura di A. Oberti,
Ancora, Milano 1966, pp. 361-442

Indice

AVVERTENZA, 363
CAPITOLO PRIMO: Il concetto e gli elementi costituivi dello stato di perfezione, 369
1) Il concetto di perfezione.
2) Perfezione essenziale e perfezione supererogatoria.
3) La nozione di consiglio. Distinzioni; in ispecie, consigli generali e consigli particolari.
4) Concetto di stato in genere : suoi elementi costitutivi.
5) Stato di perfezione e stato comune. La causa formale dello stato di perfezione.
6) Analisi degli elementi costitutivi dello stato di perfezione: I) Un atto di consacrazione supererogatoria a Dio.
7) II) Una obbligazione permanente.
8) III) Esternamente manifesta.
9) IV) In ordine ad opere di consiglio.
10) Definizione dello stato di perfezione: in particolare dello «status perfectionis acquirendae» e dello «status perfectionis exercendae».
 CAPITOLO SECONDO: Il concetto e gli elementi costitutivi della sostanza, dello stato religioso, 386
11) Nozione preliminare dello stato religioso in base ai testi evangelici.
12) Del concetto della donazione totale o donazione d’olocausto.
13) Raffronto con il comune insegnamento odierno.
14) In particolare se i voti appartengano alla sostanza dello stato religioso.
15) Confutazione degli argomenti comunemente addotti per l’essenzialità dei voti.
16) Se l’accettazione in nome della Chiesa e la vita comune appartengano alla sostanza dello stato religioso.
17) Definizione dello stato religioso « secundum rei substantiam ».
 CAPITOLO TERZO La struttura giuridica positiva vigente dello stato religioso, 402
18) Analisi dei canoni 487 e 488, 10 c. j. c. – Concetti e requisiti giuridici positivi dello stato religioso.
19) I) I voti.
20) II) La vita comune. I due significati di vita comune: A) La incorporazione e tradizione ad una società organica.
21) B) La vita di comunità.
22) Essenzialità assoluta della incorporazione sociale. Derogabilità della vita di comunità.
23) III) La pubblicità dei voti: A) L’approvazione da parte della Chiesa; B) L’effettiva accettazione dei voti.
24) Ciò che non costituisce requisito positivo dello stato religioso (solennità, perpetuità dei voti ecc.).
25) Definizione dello stato religioso, secondo il concetto giuridico posi­tivo vigente.
26) Le società di persone viventi in comune senza voti pubblici o società quasi religiose: in particolare della essenzialità anche per esse della donazione d’olocausto.
27) Prospetto dei loro requisiti : in particolare della derogabilità alla vita di comunità.
28) La classificazione giuridica delle associazioni quasi religiose: danno luogo ad un vero e proprio stato giuridico di perfezione totale, ancorché distinto dal concetto giuridico positivo dello stato religioso vero e proprio.
29) Conclusioni.
 CAPITOLO QUARTO: Le associazioni di laici consacrati a Dio nel mondo, 420
30) Possibilità di sviluppo ulteriore della vigente disciplina: le nuove forme di consacrazione e le varie selezioni possibili per il loro inquadramento giuridico.
31) Caratterizzazione del tipo più importante fra le nuove forme : A) Elementi comuni con lo stato religioso o quasi religioso.
32) B) Elemento differenziale rispetto allo stato religioso o quasi religioso.
33) Raffronto comparativo tra lo stato religioso o quasi religioso e il nuovo tipo di consacrazione.
34) Esame della prima soluzione: inquadramento tra le associazioni religiose o quasi religiose.
35) Seconda soluzione: inquadramento fra le associazioni di semplici fedeli.
36) Motivi di ordine concettuale contro questa soluzione.
37) Motivi di ordine pratico.
38) Raffronto storico con lo sviluppo delle congregazioni a voti semplici.
39) Soluzione proposta.
40) Vantaggi.